
- Direttiva 2009/24/CE del 23 aprile 2009
- ...“Per creare programmi per elaboratore è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile copiarli a un costo minimo rispetto a quello necessario per crearli autonomamente.”
cfr. Direttiva 2009/24/CE del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore Se un'azienda utilizza o ridistribuisce software senza possederne la relativa licenza, viola i diritti d'autore ed è assoggettabile a severe sanzioni civili e penali, come indicato nell'art.17bis della legge 248/2000 afferma che "Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratori..." commette un reato punito con una multa e finanche con la reclusione. Le pene previste dalla legge sono la reclusione da sei mesi a tre anni, una multa che va "da lire cinque milioni a lire trenta milioni" e "Ferme le sanzioni penali applicabili ..." l‘illecita duplicazione di software "...è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera... oggetto della violazione". Questa sanzione si applica per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
Ambienti Digitali fornisce ai propri Clienti Dichiarazione di Autenticità attestante l'originalità degli ambienti di sviluppo necessari per la realizzazione degli elaborati grafici, multimediali e software realizzati.
Se siete interessati ad approfondire questi temi, potete visitare il sito della Business Software Alliance (BSA) l‘associazione no-profit dei maggiori produttori di software dedita alla lotta alla pirateria.